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Precisazioni della S.C. in materia di accordi di trasferimento di diritti reali immobiliari tra i coniugi - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 24 febbraio 2021, n. 5061

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 24 febbraio 2021, n. 5061 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia di accordi di trasferimento di diritti reali immobiliari tra i coniugi, la disposizione di cui alla L. 27 febbraio 1985, n. 52, art. 29, comma 1-bis, introdotta e disciplinata dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 19, commi 14 e 16 come modificato dalla Legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 secondo la quale "Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie" non si applica con riferimento agli accordi anteriormente al 1 luglio 2010.

autore: Ferrandi Francesca