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Figli maggiorenni: il perdurare dell'obbligo di mantenimento deve essere valutato caso per caso - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 17 febbraio 2021, n. 4219

Domenica, 28 Febbraio 2021
Giurisprudenza | Legittimità | Figli maggiorenni
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 17 febbraio 2021, n. 4219; Pres. Genovese, Cons. Rel. Iofrida per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'obbligo dei genitori di mantenere i figli non cessa automaticamente quando gli stessi raggiungono la maggiore età, ma può perdurare, secondo le circostanze da valutarsi caso per caso, sulla base di opportuna istruttoria, sino a quando essi non abbiano raggiunto una condizione di indipendenza economica, ed il coniuge è legittimato ad ottenere iure proprio dall'altro coniuge, separato o divorziato, un contributo al mantenimento del figlio maggiorenne con esso convivente, fino a che non sia in grado di procurarsi autonomi ed adeguati mezzi di sostentamento, fatto da provarsi dal soggetto obbligato, che deduca e domandi la cessazione del diritto del figlio alla prestazione di mantenimento.


autore: Ferrandi Francesca