Assegno divorzile richiesto per la prima volta nel giudizio di revisione ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898/1979 - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 24 febbraio 2021, n. 5055
La Cassazione, accogliendo uno dei motivi sollevati, si pronuncia sull’ipotesi di una richiesta di assegno divorzile non al momento della domanda introduttiva del procedimento di scioglimento, ma in una fase successiva, come istanza di modifica e revoca dei provvedimenti divorzili. La Corte sembra evidenziare che in tal caso è meno evidente il profilo compensativo e perequativo, essendo prevalente quello assistenziale.
La sentenza poi costituisce un’ennesima riaffermazione del principio della riapertura dei termini difensivi, quando l’orientamento della S.C. modifica le regole sostanziali applicabili (non più tenore di vita, ma criterio compensativo-perequativo oppure assistenziale).
Si ringrazia il Prof. Avv. Claudio Cecchella per la segnalazione del provvedimento.
Si ringrazia il Prof. Avv. Claudio Cecchella per la segnalazione del provvedimento.
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L’assegno divorzile, ove richiesto per la prima volta nel giudizio di revisione ai sensi dell’art. 9 della legge 1 dicembre 1979, n. 898, va attribuito e quantificato facendo applicazione degli elementi di cui all’art. 5, comma 6, prima parte, della l. n. 898 del 1970, e non del parametro del tenore di vita godibile durante il matrimonio, da valutare secondo il composito criterio assistenziale, compensativo e perequativo, con eventuale prevalenza, a date condizioni, di una delle tre componenti rispetto alle altre. In particolare, la funzione assistenziale potrà assumere nuova e rilevante preponderanza tutte le volte in cui il giudice di merito accerti che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l’assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l’ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio e capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio.
La cassazione della pronuncia impugnata con rinvio per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge che reimposti in virtù di un nuovo orientamento interpretativo i termini giuridici della controversia così da richiedere l’accertamento di fatti, intesi in senso storico e normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice del merito, impone, perché si possa dispiegare effettivamente il diritto di difesa, che le parti siano rimesse nei poteri di allegazione e prova conseguenti alle esigenze istruttorie conseguenti al nuovo principio di diritto da applicare in sede di giudizio di rinvio.
autore: Ferrandi Francesca
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