Certo di avere con una collega una relazione sentimentale. E' stalking - Cass. Pen., Sez. V, sent. 23 febbraio 2021 n. 6977
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In tema di atti persecutori, nel caso in cui un soggetto sia stato già condannato per tale delitto, gli atti successivi possono essere collegati a quelli precedenti, ai sensi dell'art. 81 cod. pen., solo nel caso in cui diano vita ad un reato completo in tutti i suoi elementi, ossia ad una serie di condotte da cui consegue uno degli eventi di cui all'art. 612-bis cod. pen. e ciò in quanto il delitto in questione, avendo natura di reato necessariamente abituale, non è configurabile nel caso di un'unica, per quanto grave, condotta di molestia e minaccia.
È configurabile il delitto di atti persecutori anche quando le singole condotte sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice.
Integrano il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-bis cod. pen. anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la "reiterazione" richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale.
Atti persecutori - Reiterazione delle condotte in un ristretto arco di tempo – Rif. Leg. art. 612-bis cod. pen.
autore: Cianciolo Valeria
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