
Revoca dell’assegno divorzile e riconoscimento della quota di TFR - Cass. Civ., Sez. I, ord. 19 febbraio 2021 n. 4499
martedì, 23 febbraio 2021
Giurisprudenza | Trattamento di fine rapporto di lavoro | Divorzio | Legittimità
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L’art. 12 bis della L. n. 898 del 1970 - nella parte in cui stabilisce, in favore del coniuge titolare dell’assegno divorzile, il diritto ad una quota dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge, “anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza”, deve essere interpretato nel senso che tale diritto può sorgere anche prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, coerentemente con la natura costitutiva della sentenza sullo “status” e con la possibilità, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 898 del 1970, di stabilire la retroattività degli effetti patrimoniali della sentenza a partire dalla data della domanda.
Il diritto alla quota del TFR spetta all’ex coniuge titolare dell’assegno divorzile che del primo costituisce presupposto, se quel trattamento sia stato corrisposto all’ex coniuge dopo la proposizione della domanda di divorzio e non può essere posto nel nulla dalla sopravvenuta revoca dell’assegno divorzile, destinata ad operare ex nunc, a far data dalla proposizione della relativa domanda.
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