
Il diritto del beneficiario di AdS al matrimonio è un diritto personalissimo - Cass. Civ., Sez. I, ord. 22 febbraio 2021 n. 4783
lunedì, 22 febbraio 2021
Giurisprudenza | Legittimità | Amministrazione di Sostegno | Processo civile
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L'art. 720 bis, secondo comma, cod. proc. civ., nel disciplinare il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, prevede espressamente che il reclamo contro il decreto, con cui il giudice tutelare si pronuncia in ordine alla relativa istanza, sia proposto non dinnanzi al tribunale, bensì alla corte d'appello.
In ragione delle significative differenze che intercorrono tra l'amministrazione di sostegno (diretta a valorizzare le residue capacità del soggetto debole) e dell'interdizione (volta a limitare la sfera d'azione di quel soggetto in relazione all'esigenza di salvaguardia del suo patrimonio nell'interesse dei suoi familiari), il divieto di contrarre matrimonio, previsto dall'art. 85 c.c. per l'interdetto, non trova generale applicazione nei confronti del beneficiario dell'amministrazione di sostegno ma può essere disposto dal giudice tutelare solo in circostanze di eccezionale gravità, quando sia conforme all'interesse dell'amministrato. Il diritto del beneficiario di AdS di autodeterminarsi con riguardo al proprio matrimonio assume il rango di diritto personalissimo ed ogni provvedimento giurisdizionale che vi incida possiede in re ipsa una dimensione decisoria. Il carattere decisorio e definitivo, sia pure rebus sic stantibus, del provvedimento giurisdizionale emesso nell’ambito del procedimento di AdS fonda la competenza della Corte d’Appello a conoscere del reclamo. Amministratore di sostegno – Matrimonio – Natura decisoria - Reclamo – Rif. Leg. artt. 404, 411 e 412 cod. civ.; art. 702-bis cod. proc. civ.Contenuti correlati
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