inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Le Linee Guida per l'accesso agli atti famiglia-penale. Tribunale di Verona, 11 febbraio 2021

Si ringrazia l'avv. Barbara Lanza, responsabile Ondif regione Veneto, per la segnalazione

Sabato, 20 Febbraio 2021
Prassi - Protocolli | Diritto penale della famiglia | Diritto di Famiglia Sezione Ondif di Verona
presentazione delle Linee Guida presentazione delle Linee Guida
Linee Guida Linee Guida

Il Tribunale Ordinario e la Procura della Repubblica di Verona hanno congiuntamente elaborato delle Linee Guida che regolano l’accesso agli atti tra i due uffici quando un giudizio civile coesista con uno penale in fase di indagini preliminari, per reati che vedano come indagato, e/o persona offesa, un componente della coppia genitoriale oppure come persona offesa la prole.

Nello specifico, la fattispecie più frequente riguarda la contestualità di procedimenti in cui da un lato si debba accertare la capacità genitoriale delle parti, la tipologia di affidamento, la collocazione e l’esercizio del diritto - dovere di visita di genitori coniugati o non coniugati; dall’altro uno dei genitori risulti indagato per maltrattamenti fisici o psicologici nei confronti della prole o del coniuge.

Le linee guida consentono preliminarmente al Pubblico Ministero, parte necessaria del processo civile ai sensi dell’art. 70 c.p.c., ampia facoltà di accesso agli atti del giudizio civile senza necessità di una specifica autorizzazione da parte del magistrato che tratta il relativo giudizio.

Non è riconosciuta, invece, a quest’ultimo una corrispondente facilità di accesso agli atti del procedimento penale; in questo caso, infatti, qualora il primo ritenesse di dover consultare detto fascicolo, la relativa domanda dovrebbe essere preliminarmente vagliata dal Pubblico Ministero, titolare dell’indagine, che deciderà quali atti siano ostensibili e quali coperti dal segreto investigativo.

Dopo aver regolato in modo diretto l’accesso agli atti tra i due uffici, le linee guida hanno trattato del rapporto tra Tribunale Ordinario e Procura da un lato con i professionisti, pubblici e privati, coinvolti nei procedimenti di cui si discute, ossia gli operatori socio sanitari ed i consulenti tecnici[1]; ipotesi che sono state distintamente esaminate a seconda della categoria professionale coinvolta.

In particolare,  si riconosce agli operatori socio sanitari coinvolti in un procedimento civile una diretta facoltà di accesso al Pubblico Ministero quando, nell’esercizio delle loro funzioni, debbano assumere informazioni sulla capacità genitoriale in senso lato delle parti ed abbiano appreso della pendenza di un procedimento penale; in questo modo avranno puntuali indicazioni su quanto potranno esporre nelle relazioni da depositare innanzi al Giudice Civile al fine di tutelare il segreto istruttorio. Al Giudice Relatore di detto procedimento è rimesso, inoltre, il potere di adottare le decisioni più idonee al caso concreto quando le indicazioni ricevute dalla Procura rendessero complesso l’adempimento del loro incarico.

Altra fattispecie considerata è quella in cui le parti del procedimento civile, tra cui l’indagato, non siano a conoscenza del procedimento penale in corso. In questa ipotesi è previsto che il Pubblico Ministero, titolare delle indagini, contatti il Collega del procedimento civile per cercare un coordinamento comune, rimettendo a quest’ultimo la decisione di quanto gli operatori del servizio-sociosanitario potranno rendere noto dell’altro procedimento nelle loro relazioni.

Una regolamentazione diversa si ha nel caso in cui nel procedimento civile sia ammessa una C.T.U. per accertare la capacità genitoriale, il collocamento del minore, la tipologia di affidamento o le modalità di frequentazione.

In questa prospettiva non è possibile escludere dal complesso degli elementi valutativi tout court il rilievo di una condotta oggettivamente maltrattante, così come il comportamento di quel genitore che abbia, ad esempio, mosso false accuse di molestie sessuali.

Pertanto, quando il C.T.U. abbia notizia del deposito di una denuncia per maltrattamenti in senso lato nei confronti di uno dei genitori, ne dovrà dare avviso al Giudice della causa civile che adotterà i provvedimenti necessari. All’inverso, nel procedimento penale qualora nelle indagini svolte dalla Procura sia stata ammessa una consulenza, oppure sia stato sentito il minore e gli atti relativi a dette attività siano ostensibili, le parti e/o il consulente tecnico potranno acquisirne copia nel giudizio civile. In questo modo si eviterebbero duplicazioni di ascolto che sottopongano il minore ad inutili stress emotivi, o peggio, intacchino l’autenticità del racconto[2]. La decisione sull’acquisizione degli atti viene rimessa al Giudice titolare della causa civile.

Le linee guida concludono convenendo sull’opportunità di dare priorità alla definizione dei procedimenti penali collegati a procedimenti civili, richiamando comunque la norma costituzionale di cui all’art.30 a protezione della famiglia, così come declinato nella relativamente recente norma di cui all’art 337 ter c.c.

Deve riconoscersi ai due uffici il merito per l’iniziativa e la sensibilità nell’affrontare, con assoluta urgenza, un tema che coinvolge i minori su più fronti; regolamentare il reciproco accesso agli atti dovrebbe rendere più agevole lo scambio di informazioni, ridurre l’esposizione del minore ai plurimi ascolti contenendo la portata di situazioni ansiogene e da ultimo dovrebbe fornire gli strumenti più appropriati al Giudice Civile  per allontanarlo da un nucleo familiare per lui pregiudizievole, o per rentegrarlo nelle relazioni, ingiustamente, sospese con un genitore.

 Non può negarsi, infatti, come una certa percentuale di queste denunce sia talvolta strumentale ai giudizi civili, con il rischio concreto che in attesa delle decisioni del Giudice penale, in via cautelativa, ad un genitore sia inibito il diritto alla frequentazione della prole.

La disamina dell’elaborato suggerisce però una riflessione altra.

Non sfugge, infatti, che si tratta di Linea Guida che regola i rapporti tra due Uffici Giudiziari, in cui tuttavia sono concretamente coinvolti operatori sociosanitari ed avvocati sui quali il risultato ricade senza esserne parte attiva.  Il testo per questa ragione presenta una serie di criticità che solo attraverso il confronto con le altre categorie professionali potrà essere temperata e superata.

La ratio perseguita dal documento è un esempio di civiltà giuridica; rimane, però, fermo l’auspicio che possa trasformarsi a breve in un protocollo con i tempi e spazi di riflessione che un intervento così importante, ed allo stato unico nel panorama giudiziario, richiede.

 

 

[1] I professionisti che possono essere chiamati a conoscere di una certa vicenda familiare sono piuttosto numerosi: operatori socio-sanitari appartenenti al Comune, ai servizi sanitari, ossia assistenti sociali e psicologi, nonché medici-psichiatri e neuropsichiatri infantili. Per i primi, tuttavia, potrebbe verificarsi la sovrapposizione con l’incarico ricevuto da un Tribunale per i Minori che abbia, ad esempio, aperto una procedura per lo stato di adottabilità, oppure ablativo o sospensivo della responsabilità genitoriale. In questo caso, sarebbe opportuno prevedere un coordinamento non solo con questo Giudice ma anche con gli operatori che appartengono al servizio di tutela dei minori ed a quello che fa riferimento ai servizi sociosanitari.

 

[2] Rimane da considerare la sorte degli accertamenti condotti in sede civile, in attesa del completamento di quelli compiuti nell’altra sede. Non è chiaro, infatti, se il consulente che stia operando in sede civile debba sospendere ogni attività in attesa del completamento delle indagini, o sino a che punto o con quali limiti possa continuare il proprio incarico valutativo.

autore: Fossati Cesare