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Il TFR spetta all'ex coniuge titolare di assegno divorzile - Cass. civ., Sez. I, ord. 19 febbraio 2021 n. 4499

Cass. civ., Sez. I, ord. 19 febbraio 2021 n. 4499 – Pres. Genovese, Rel. Cons. Scalia per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di divorzio, la formula usata dal legislatore nell'art. 12 bis, aggiunto alla legge 1 dicembre 1970, n. 898 dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74, per attribuire al coniuge il diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto, è analoga a quella usata dal precedente articolo 9, il quale subordina il diritto alla pensione di reversibilità, ovvero ad una quota di essa, alla circostanza che il coniuge superstite divorziato sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5 della medesima legge, cioè "all'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale" (art. 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 263); ne discende, da ragioni d'ordine logico-sistematico, non potendosi dare, nell'ambito del medesimo testo legislativo e senza alcuna ragione, una diversa interpretazione a norme di uguale tenore, che il sorgere del diritto alla quota dell'indennità di fine rapporto non presuppone la mera debenza in astratto di un assegno di divorzio e neppure la percezione, in concreto, di un assegno di mantenimento in base a convenzioni intercorse tra le parti, ma presuppone che l'assegno sia stato liquidato dal giudice nel giudizio di divorzio ai sensi dell'art. 5 citato ovvero successivamente quando si verifichino le condizioni per la sua attribuzione ai sensi dell'art. 9 citato.

Diritto dell'ex coniuge alla quota d'indennità di fine rapporto - pensione di reversibilità ex art.9, della legge 1 dicembre 1970 n. 898 – Rif. Leg. artt. 5, 9 e 12 –bis della legge n.898 del 1970
 

 

editor: Cianciolo Valeria