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Assegno divorzile. Ruolo e contributo fornito dall'ex coniuge economicamente pi๠debole - Cass. civ., Sez. I, ord. 19 febbraio 2021 n. 4494

Venerdì, 19 Febbraio 2021
Giurisprudenza | Legittimità | Divorzio
Cass. civ., Sez. I, ord. 19 febbraio 2021 n. 4494 – Pres. Genovese, Rel. Cons. Iofrida per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

L'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma parimenti anche compensativa e perequativa, come indicato da Cass., sez. un., 18287/18, e presuppone l'accertamento di uno squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economiche patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi.
In tema di valutazione delle risultanze probatorie in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360, comma 1, numero 5), c.p.c., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità.

Divorzio – Rif. Leg. art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n. 898; artt. 115 e 116 c.p.c. 
 

autore: Cianciolo Valeria