
Divorzio breve. La cessazione della comunione non si applica ai procedimenti di divisione della comunione de residuo - Cass. civ., Sez. I, ord. 19 febbraio 2021 n. 4492
venerdì, 19 febbraio 2021
Giurisprudenza | Legittimità | Comunione legale | Divorzio
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In materia di comunione legale tra i coniugi, la disposizione transitoria di cui all’articolo 3 della legge 6 maggio 2015 n. 55, legge con la quale è stato anche modificato il regime del momento di insorgenza della cessazione della comunione dei beni tra i coniugi, con l’introduzione del nuovo 2 comma dell’art. 191, laddove dispone l’applicazione della novella “ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge“, deve essere intesa, incidendo sul termine di prescrizione dell’azione come non operante per il procedimento di divisione della comunione dei residuo, che sia già in corso al momento dell’entrata in vigore della riforma 2015, in coerenza con il principio di irretroattività dettato dall’articolo 11 delle preleggi. Divorzio breve – Comunione de residuo – Rif. Leg. artt. 177 lett. b) e c), 178, art. 5 Legge 1 dicembre 1970 n.898
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