
L'esenzione si giustifica per l'intento di favorire le famiglie indebolite dalla crisi coniugale. Cass. sez. trib. 9 febbraio 2021 n. 3074
venerdì, 19 febbraio 2021
Giurisprudenza | Regime fiscale della famiglia | Accordi di separazione e di divorzio | Legittimità
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A seguito della separazione personale e dello scioglimento della comunione, con separato giudizio i coniugi procedevano alla divisione del compendio, ritenendo applicabile a quest'ultima sentenza l'esenzione introdotta dalla riforma del divorzio. Di diverso avviso l'Agenzia delle Entrate, che notificava avviso di liquidazione imposte. Sul ricorso del contribuente opposti gli esiti delle Commissioni tributarie di primo e secondo grado.
Per la sezione tributaria della Cassazione tutti gli atti e convenzioni che i coniugi pongono in essere nell'intento di regolare i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale rientrano nell'esenzione, compresi gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi.
Rif. Leg.: Art. 19 L. 74/1987
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