
Prima casa: per i reati tributari può essere sequestrata ai fini di un'eventuale successiva confisca - Cass. Pen., Sez. III, Sent.,12 febbraio 2021, n. 5608
mercoledì, 17 febbraio 2021
Giurisprudenza | Legittimità | Diritto penale della famiglia
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In tema di reati tributari, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 76, comma 1, lett. a), nel testo introdotto dal D.L. 21 giugno 2013, n. 69, art. 52, comma 1, lett. g), (convertito, con modificazioni, in L. 9 agosto 2013, n. 98), opera solo nei confronti dell'Erario, per debiti tributari, e non di altre categorie di creditori, riguarda l'unico immobile di proprietà, e non la "prima casa" del debitore, e non costituisce un limite all'adozione nè della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, nè del sequestro preventivo ad essa finalizzato (in specie appunto si trattava della confisca per equivalente dell'abitazione dell'indagato, quale profitto del delitto di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2).
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