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Illecito disciplinare per il magistrato che impedisce l'interruzione di gravidanza ad una donna agli arresti domiciliari - Cass. Civ., Sez. Un., sent. 15 febbraio 2021 n. 3780

Nel caso di specie il magistrato di sorveglianza del tribunale era stato sottoposto a procedimento disciplinare perché una donna in regime di detenzione domiciliare, con istanza di autorizzazione ad allontanarsi dall’abitazione per sottoporsi ad un intervento di interruzione volontaria di gravidanza già programmato, respingeva la richiesta con provvedimento poiché non si ravvisavano i presupposti di cui all’articolo 284 co. 3 cod. proc. pen. richiamato dall’art. 47 ter dell’ordinamento penitenziario. Secondo la sezione disciplinare, il provvedimento emesso dal magistrato ha finito per affermare che le ragioni addotte a sostegno della richiesta non rientravano tra quelle per le quali l’adozione del provvedimento richiesto, risultava astrattamente possibile: di qui il rilievo che il provvedimento assunto costituisce un provvedimento privo di motivazione senza indicazione degli elementi di fatto dei quali tale sussistenza risulti.
La sezione disciplinare del CSM ha rilevato che la condotta del magistrato costituisce un comportamento lesivo dei doveri di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 109 del 2006, tale da arrecare un ingiusto danno alla richiedente.

Lunedì, 15 Febbraio 2021
Giurisprudenza | Legittimità | Avvocato
Cass. Civ., Sez. Un., sent. 15 febbraio 2021 n. 3780 – Pres. Cassano, Rel. Cons. Giusti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di responsabilità disciplinare del magistrato, l'illecito previsto dall'art. 2, comma 1, lett. a, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, sussiste anche nel caso in cui la violazione dei doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio sia stata colposa e l'evento del danno ingiusto o dell'indebito vantaggio per una delle parti non sia stato previsto o voluto, atteso che la limitazione della sanzione disciplinare al solo illecito doloso la identificherebbe con la sanzione penale, mentre esse hanno finalità, intensità ed ambiti diversi.

Ordinamento giudiziario – Disciplinare magistrati – Rif. Leg. 2, comma 1, lett. a, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 (Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati)

editor: Cianciolo Valeria