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Esercizio della professione forense: l'apertura di uno studio come comunemente inteso rientra nella libera scelta del professionista - Cons. Stato, Sez. V, Sent., 21 gennaio 2021, n. 653

Venerdì, 12 Febbraio 2021
Giurisprudenza | Avvocato | Legittimità
Cons. Stato Sez. V, Sent., 21 gennaio 2021, n. 653; Pres. Volpe, Est. Gambato Spisani per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Né la legge professionale 31 dicembre 2012 n. 247, in particolare l'art. 7 di essa, relativo al "domicilio", né il codice deontologico forense obbligano l'avvocato, per esercitare la sua professione, ad avere la disponibilità di un ufficio a ciò dedicato. In particolare, l'art. 7 della L. n. 247 del 2017 prevede solo che egli abbia un "domicilio", ovvero in termini semplici un recapito ove essere reperibile e ricevere gli atti, ma non vieta che esso, al limite, coincida con la propria abitazione.

editor: Ferrandi Francesca