Non procedibilità del reato di maternità surrogata se realizzata all'estero - Cass. Pen., Sez. 3, sent. 10 febbraio 2021 n. 5198
Una coppia di genitori è stata tratta a giudizio dinanzi al Tribunale di Pesaro per rispondere, in concorso tra loro, del reato di cui all’art. 12, co. 6 della Legge19 febbraio 2004 n. 40 per avere, secondo la prospettiva accusatoria, avuto due gemelli, nati in Ucraina a seguito di fecondazione eterologa (con ovodonazione) e gravidanza con maternità surrogata.
Deve essere esclusa l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 12, comma 6, della Legge 19 febbraio 2004 n. 40 (divieto di maternità surrogata), nel caso di maternità surrogata eterologa (utero in affitto) realizzata in conformità alle norme stabilite dalla legge del luogo.
Ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico, e, quindi, un qualsiasi atto dell'iter criminoso; tale connotazione, tuttavia, non può essere riconosciuta ad un generico proposito, privo di concretezza e specificità, di commettere all'estero fatti delittuosi, anche se poi ivi integralmente realizzati.
Maternità surrogata - Reato commesso in parte all'estero - Consumazione nel territorio dello stato – Rif. Leg. art. 12, co. 6 Legge 19 febbraio 2004 n. 40 – artt. 6 e 9 cod. pen.
editor: Cianciolo Valeria
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