
Cognome materno. Anche per la Consulta l’art. 262 cod. civ. è una norma di dubbia costituzionalità - Corte Costituzionale, ord. 11 febbraio 2021 n. 18
Prima della riforma del 1975, ove vi fosse stato riconoscimento paterno, al figlio spettava, sempre ed in ogni caso, il cognome del padre. La formulazione della norma introdotta dalla novella del 1975 avrebbe dovuto, viceversa, consentire al figlio di portare il cognome maggiormente rispondente al suo interesse; in realtà, tuttavia, non era prevista la possibilità di optare per il cognome materno, quando fosse la madre a riconoscere successivamente, né in caso di riconoscimento contemporaneo.
La Corte costituzionale, ha con la storica sentenza n. 286 del 2016 aveva spiegato le ragioni dell’accoglimento dell’importante questione incidentale di legittimità costituzionale inerente la mancata espressa previsione, nel nostro ordinamento giuridico, del diritto di entrambi i genitori – quando esprimano una concorde volontà in tal senso – di assegnare al figlio, in aggiunta a quello paterno, anche il cognome materno. Si superava quella che era considerata una concezione patriarcale della famiglia e dei rapporti fra coniugi e, quindi, non più compatibile né con il principio di uguaglianza, né con il principio della pari dignità morale e giuridica dei coniugi-genitori.
Con l’ordinanza dell’11 febbraio 2021 la Corte Costituzionale solleva questione di legittimità costituzionale dinanzi a sé stessa, dell’art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l’acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori.
Il che significa che la Consulta si rende conto che la risoluzione della questione avente ad oggetto l’art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui impone l’acquisizione del solo cognome paterno, si configura come logicamente pregiudiziale e strumentale per definire le questioni sollevate.
Sospeso il giudizio in corso, dobbiamo dunque, attendere il responso della Consulta.
Valeria Cianciolo
giovedì, 11 febbraio 2021
Giurisprudenza | Legittimità | Cognome
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La Corte Costituzionale ha sollevato, disponendone la trattazione innanzi a sé, questione di legittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l’acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.
Cognome materno – Rif. Leg. art. 262 cod. civ.
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