La domanda a tutela di un contributo di mantenimento dei figli maggiorenni deve essere introdotta con atto di citazione e rito ordinario - Tribunale di Firenze, 7 febbraio 2021
Si ringrazia il Prof. Avv. Claudio Cecchella per la segnalazione del provvedimento
Mercoledì, 10 Febbraio 2021
Giurisprudenza
| Processo civile
| Figli maggiorenni
| Merito
Sezione Ondif di Firenze
![]() |
![]() |
La domanda a tutela di un contributo di mantenimento dei figli maggiorenni deve essere introdotta con atto di citazione e rito ordinario e non con ricorso (secondo rito camerale, sul modello del rito per la revoca e modifica dei provvedimenti in sede di separazione o di divorzio, ex artt. 710 c.p.c. e 9, l. div.), in quanto nel nostro ordinamento non è prevista un’azione camerale (consentita solo nei casi tipizzati e previsti dal legislatore) con cui il figlio maggiorenne possa ottenere la revoca e modifica dei provvedimenti di separazione o di divorzio ottenuti dai genitori.
autore: Ferrandi Francesca
Martedì, 28 Novembre 2023
Quando può essere revocata l’assegnazione della casa familiare? - Cass. Civ., Sez. ... |
Mercoledì, 22 Novembre 2023
Procura congiunta all’atto e proporzionalità nel mantenimento del minore - Cass. Civ., ... |
Mercoledì, 22 Novembre 2023
In tema di addebito, teste de relato, abuso del processo. Tribunale di ... |
Mercoledì, 22 Novembre 2023
Sì al reclamo ex art. 669-terdecies cpc avverso i provvedimenti indifferibili di ... |