La successione del coniuge inglese - Cass. civ., Sez. Unite, Sent., 5 febbraio 2021, n. 2867
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In tema di successione transazionale, per l'individuazione della norma di conflitto operante, ed in particolare per la qualificazione preliminare della questione come rientrante nello statuto successorio, e perciò da regolare alla stregua della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 46 il giudice deve adoperare i canoni propri dell'ordinamento italiano, cui tale norma appartiene.
Allorchè la legge nazionale che regola la successione transnazionale, ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 46 sottopone i beni mobili alla legge del domicilio del de cuius e rinvia indietro alla legge italiana, come consentito dalla L. n. 218 del 1995, art. 13, comma 1, lett. b), per la disciplina dei beni immobili compresi nell'eredità, si verifica l'apertura di due successioni e la formazione di due distinte masse, ognuna assoggettata a differenti regole di vocazione e di delazione, ovvero a diverse leggi che verificano la validità e l'efficacia del titolo successorio (anche, nella specie, con riguardo ai presupposti, alle cause, ai modi ed agli effetti della revoca del testamento), individuano gli eredi, determinano l'entità delle quote e le modalità di accettazione e di pubblicità ed apprestano l'eventuale tutela dei legittimari.
Successione – Successione transfrontaliera - Rif. Leg. Legge 31 maggio 1995, n. 218
autore: Cianciolo Valeria
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