Le condizioni per l'inefficacia del fondo patrimoniale - Cass. civ., Sez. III, sent. 8 febbraio 2021 n. 2904
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La costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ., mezzo di tutela del creditore rispetto agli atti del debitore di disposizione del proprio patrimonio, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore da quest'ultimo avuto di mira nel compimento dell'atto dispositivo.
Essendo il fondo patrimoniale un atto a titolo gratuito, il creditore è tenuto a provare l'esistenza di un rapporto di credito (nel caso di specie, derivante da fideiussione), la lesione generica della garanzia patrimoniale, consistente nella maggiore incertezza o difficoltà di giungere alla realizzazione del credito, e la consapevolezza, nel senso della conoscenza o conoscibilità, in capo al debitore di arrecare un pregiudizio agli interessi del creditore.
Matrimonio - Rapporti patrimoniali tra coniugi - Fondo patrimoniale – Fideiussione - Azione revocatoria – Rif. Leg. art. 170 e 2901 c.c.
editor: Cianciolo Valeria
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