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Avvocati. Valido il patto con il cliente per un onorario superiore ai massimi del tariffario - Cass. Civ., Sez. II, ord. 4 febbraio 2021 n. 2631

Giovedì, 4 Febbraio 2021
Giurisprudenza | Legittimità | Avvocato
Cass. Civ., Sez. II, ord. 4 febbraio 2021 n. 2631- Pres. Di Virgilio Rel. Cons. Giusti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In materia di onorari di avvocato deve ritenersi valida la convenzione tra professionista e cliente che stabilisce la misura degli stessi in misura superiore ai massimi tariffari, posto che l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l'accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali, ovvero gli usi.
In tema di onorari dovuti dal cliente al proprio avvocato, anche nel vigore della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, di cui alla l. n. 247 del 2012, la loro misura prescinde dalle statuizioni del giudice contenute nella sentenza che condanna la controparte alle spese e agli onorari di causa e deve essere determinata in base a criteri diversi da quelli che regolano la liquidazione delle spese fra le parti (quali, tra gli altri, risultato e altri vantaggi non patrimoniali), in ragione del diverso fondamento dell'obbligo di pagamento degli onorari, che riposa, per il cliente, nel contratto di prestazione d'opera, e, per la parte soccombente, nel principio di causalità e dell'inefficacia nei confronti dell'avvocato della sentenza che ha provveduto alla liquidazione delle spese, in quanto non parte del giudizio.
 
Avvocato – Compensi – Rif. Leg. Artt. 1321 e 1362 cod. civ.

editor: Cianciolo Valeria