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Nessun sequestro per la moglie socia accomandataria disattenta alle operazioni del marito accomandante - Trib. di Verona, decr. 28 dicembre 2020

Si ringrazia l’Avv. Michele Alban del Foro di Verona per la segnalazione dell’interessante provvedimento

Ai sensi dell’art. 2320 cod. civ., i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Gli atti vietati al socio accomandante sono tutti quegli atti aventi un'influenza determinante nella vita dell'impresa, perché riguardino il momento genetico del rapporto in cui si manifesta la scelta ed esprimano l'indirizzo gestionale della società.
Nel caso di specie, per stessa ammissione della ricorrente moglie separata e socia accomandataria della società gestita insieme all’ex marito, socio accomandante, quest’ultimo si era sempre interessato della gestione della medesima.
Il Tribunale veronese ha rigettato il sequestro richiesto dalla donna perché la ricorrente non poteva non sapere nella sua qualità, quanto faceva il marito: il ragionamento del giudice scaligero suppone (ma dal testo del provvedimento non emerge) le mansioni proprie del socio accomandante e del socio accomandatario. Infatti, dalla qualità di socio illimitatamente responsabile, propria dell'accomandatario, discende la riserva in suo favore del potere di amministrare la società ed infatti, salve le limitazioni previste dallo statuto sociale, devono ritenersi rientranti nella competenza degli amministratori tutti gli atti che ineriscono alla gestione della società e quindi, non solo gli atti di ordinaria amministrazione, ossia gli atti conservativi, ma anche quelli dispositivi qualora essi rappresentino uno strumento per la realizzazione degli scopi perseguiti dalla società.
Valeria Cianciolo

Giovedì, 4 Febbraio 2021
Giurisprudenza | Separazione dei coniugi | Merito Sezione Ondif di Verona
Trib. di Verona, decr. 28 dicembre 2020 - Est. Aliprandi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il tribunale di Verona ha respinto il ricorso per sequestro conservativo richiesto dalla moglie, socia amministratrice accomandataria una SAS nei confronti del marito, socio accomandante, esponendo che il coniuge avrebbe prelevato dal conto corrente bancario intestato alla ditta somme di denaro di cui lo stesso non aveva alcun diritto denunciando altresì altre operazioni anomale nella gestione della società.
Il tribunale, motiva la propria decisione sostenendo che non pare credibile che la moglie possa aver distratto somme consistenti dal conto sociale rimanendo estranea a tali operazioni. Manca inoltre, il periculum in mora, in quanto la socia accomandataria, nella sua veste di unico amministratore dispone di tutti gli strumenti normativi per bloccare l'attività gestoria del coniuge separato paralizzando o revocando le eventuali deleghe date o impartendo le apposite istruzioni agli istituti bancari.
 
Separazione - Società di persone – Accomandataria - Periculum in mora – Rif. Leg. art. 700 c.p.c.

autore: Cianciolo Valeria