Confermata la misura dell'interdizione se l'interessata non ha recuperato la propria autonomia - Trib. Lagonegro, sent. 5 gennaio 2021
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Oggetto del giudizio di revoca dell'inabilitazione (o dell'interdizione) non è l'accertamento e la verifica ex post dei presupposti sostanziali dell'originaria dichiarazione (sui quali fa stato la relativa sentenza, i cui effetti non possono essere rimossi se non con la revoca ex art. 395 c.p.c.), bensì l'accertamento della persistenza o della cessazione delle cause che hanno dato luogo a quella misura nel tempo successivo alla pronuncia della sentenza. L'esistenza dei presupposti necessari per la revoca deve risultare da un'indagine complessiva, che dimostri come l'interdetto sia perfettamente capace di attendere ai propri bisogni e di reintegrarsi validamente nella società civile.
Interdizione – Rif. Leg. artt. 429, 702, 712 e 714 c.p.c.
editor: Cianciolo Valeria
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