
Nuovi orientamenti non sono motivo di revisione dell'assegno. Cass. 25 gennaio 2021 n. 1749
Si ringrazia la Collega Marika De Bona, associata Ondif Foro di Verona, per la cortese segnalazione del provvedimento.
martedì, 2 febbraio 2021
Giurisprudenza | Modifiche della separazione e del divorzio | Mantenimento | Legittimità
sezione di Verona
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La Cassazione ha respinto il ricorso di un ex coniuge che chiedeva la riduzione di quanto pattuito in sede di divorzio in funzione del recente ed innovativo orientamento giurisprudenziale in tema di assegno divorzile richiamando la sentenza n. 11504 del 2017. La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso, poiché nonostante i recenti orientamenti formatisi nella giurisprudenza di legittimità, resta fermo il principio per il quale l’art.9 della legge 898/70 prevede che il presupposto necessario per procedere alla revisione dell’assegno sia il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti che il giudice deve accertare. Non è possibile consentire il rimedio della revisione ampliando la formula dei giustificati motivi sino a ricomprendere una diversa interpretazione delle norme applicabili, posto che la funzione della giurisprudenza è ricognitiva dell’esistenza e del contenuto della regula iuris e non già creativa della stessa.
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