
Non configurabile il reato di maltrattamenti se la convivenza è sporadica e senza progetti in comune - Cass. Pen., Sez. III, Sent., 25 gennaio 2021, n. 2911
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto configurabile il reato di maltrattamenti, precisato dall’art. 572 cod. pen., anche in danno di persona convivente more uxorio, quando si sia in presenza di un rapporto tendenzialmente stabile, sia pure naturale e di fatto, instaurato tra le due persone, con legami di reciproca assistenza e protezione e dal quale emerga un progetto di vita comune.
Tali elementi non sono emersi nel caso sottoposto al vaglio degli Ermellini.
venerdì, 29 gennaio 2021
Giurisprudenza | Maltrattamenti e stalking | Diritto penale della famiglia | Convivenze | Legittimità
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La mancanza di una stabile convivenza e di un progetto di vita comune costituiscono elementi sufficienti per non ritenere sussistente un nucleo familiare quale presupposto del reato di cui all'art. 572 c.p.
Convivenza – Maltrattamenti – Rif. Leg. art. 572, 582 e 585 c.p., art. 609 ter c.p., comma 1, n. 5 quater, e art. 609 bis c.p.
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