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E' diffamazione aggravata rivolgere epiteti volgari all'amante del marito via Facebook - Cass. Pen., Sez. V, sent. 26 gennaio 2021 n. 3204

La Corte di Cassazione respinge il ricorso presentato dalla donna condannata alla pena della multa e al risarcimento dei danni per il reato di diffamazione aggravata a mezzo Facebook nei riguardi dell’ex amante del marito, dal quale l’imputata era separata, apostrofandola con volgari epiteti.
La sentenza impugnata non aveva riconosciuto l’esimente della provocazione.
Si deve osservare che la provocazione costituisce nella sostanza una scusante volta a dare rilevanza al movente dello stato d'ira che ha alterato il procedimento motivazionale del soggetto agente e non alla semplice "rappresentazione" del fatto ingiusto. Da qui la richiesta di un nesso strettissimo tra fatto ingiusto e movente dell'ira, come si ricava dalla previsione espressa della immediatezza. 

Cass. Pen., Sez. V, sent. 26 gennaio 2021 n. 3204 – Pres. Palla, Cons. Rel. Riccardi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

La diffamazione commessa tramite internet integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p. perché commessa con "altro mezzo di pubblicità" rispetto alla stampa.
Il concetto di immediatezza, espresso dall'art. 599, secondo comma cod. pen., con la locuzione avverbiale "subito dopo", pur nella elasticità con cui dev'essere interpretato in relazione a ciascuna fattispecie, non può comunque trascurare il nesso eziologico tra fatto ingiusto e stato d'ira. Conseguentemente, il decorso di un considerevole lasso di tempo assume rilevanza al fine di escludere tale rapporto causale, e di riferire la reazione ad un sentimento differente, quale l'odio o il rancore a lungo covato.

Delitti contro l'onore - Diffamazione – Internet – Rif. Leg. art. 595 e 599 cod. pen.

autore: Cianciolo Valeria