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Il reato di violenza sessuale può essere commesso anche a distanza - Cass. Pen., Sez. III, Sent., 20 gennaio 2021, n. 2252

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 20 gennaio 2021, n. 2252; Pres. Ramacci, Rel. Cons. Andronio per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il reato di violenza sessuale non richiede necessariamente il contatto fisico tra l'agente e il soggetto passivo, nè che essi si trovino nello stesso luogo, potendo essere commesso anche a distanza, ovverosia tramite telefono o il computer e potendosi anche concretizzare nel compimento da parte della persona offesa di atti sessuali su sè stessa o su terzi soggetti, diversi dal soggetto attivo. Ciò che è essenziale è che vi sia una condotta abusiva sulla vittima, posta in essere attraverso costrizione o induzione, e che quest'ultima la percepisca come effettiva, tale cioè da costringerla a fare ciò che altrimenti non avrebbe fatto. Analogamente, è configurabile il tentativo del reato di violenza sessuale quando, pur in mancanza di un contatto fisico tra i soggetti coinvolti, la condotta tenuta dall'imputato presenta i requisiti della idoneità e della univocità dell'invito a compiere atti sessuali, in quanto la stessa è specificamente diretta a raggiungere l'appagamento degli istinti sessuali dell'agente attraverso la violazione della libertà di autodeterminazione della vittima nella sfera sessuale.

autore: Ferrandi Francesca