
Le frasi moleste dei suoceri verso la nuora non configurano il reato di stalking - Cass. Pen., sez. V, sent. 21 gennaio 2021, n. 2555
venerdì, 22 gennaio 2021
Giurisprudenza | Legittimità | Diritto penale della famiglia
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In tema di atti persecutori, la prova del nesso causale tra la condotta minatoria o molesta e l'insorgenza degli eventi di danno alternativamente contemplati dall'art. 612 bis cod. pen. (perdurante e grave stato di ansia o di paura; fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto; alterazione delle abitudini di vita), non può limitarsi alla dimostrazione dell'esistenza dell'evento, né collocarsi sul piano dell'astratta idoneità della condotta a cagionare l'evento, ma deve essere concreta e specifica, dovendosi tener conto della condotta posta in essere dalla vittima e dei mutamenti che sono derivati a quest'ultima nelle abitudini e negli stili di vita.
Delitti contro la libertà individuale – Stalking - Delitto ad evento di danno - Nesso causale - Prova – Rif. Leg. art. 612-bis cod. pen.
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