Il curatore nominato d'ufficio quale garante dei diritti del minore. Tribunale di Gorizia, 21 gennaio 2021
La disposizione dell'art. 78, comma secondo, c.p.c. che prevede la nomina del curatore speciale al minore in caso di conflitto di interessi con il rappresentante, non avendo carattere eccezionale, è espressione di un principio generale ed autorizza il giudice a designare un rappresentante al minore, a prescindere dall'stanza di parte, anche nei casi in cui si discuta del suo affidamento, avuto riguardo all'incapacità, anche temporanea dei genitori a tutelare la posizione del figlio. Nel caso di specie, attesa l'accertata elevata conflittualità genitoriale, veniva disposta la nomina di un curatore speciale nell'interesse di due minori, nell'ambito di un procedimento di separazione giudiziale, nel quale risultava in discussione il loro affidamento e la loro più adeguata collocazione.
* Si ringrazia l'avv. Lucia Galletta, responsabile Ondif sezione Gorizia
editor: Fossati Cesare
|
Sabato, 13 Dicembre 2025
Italia condannata per i ritardi nei pagamenti dei patrocini a spese dello ... |
|
Venerdì, 12 Dicembre 2025
Separazione conclusasi con accordo omologato: al difensore spettano i compensi anche per ... |
|
Lunedì, 27 Ottobre 2025
Uso dell’IA: quando il difensore viola il dovere di comportarsi in ... |
|
Sabato, 13 Settembre 2025
Sul Curatore dell’Eredità giacente non possono gravare, in proprio, seppure nella qualità, ... |



