Il curatore nominato d'ufficio quale garante dei diritti del minore. Tribunale di Gorizia, 21 gennaio 2021
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La disposizione dell'art. 78, comma secondo, c.p.c. che prevede la nomina del curatore speciale al minore in caso di conflitto di interessi con il rappresentante, non avendo carattere eccezionale, è espressione di un principio generale ed autorizza il giudice a designare un rappresentante al minore, a prescindere dall'stanza di parte, anche nei casi in cui si discuta del suo affidamento, avuto riguardo all'incapacità, anche temporanea dei genitori a tutelare la posizione del figlio. Nel caso di specie, attesa l'accertata elevata conflittualità genitoriale, veniva disposta la nomina di un curatore speciale nell'interesse di due minori, nell'ambito di un procedimento di separazione giudiziale, nel quale risultava in discussione il loro affidamento e la loro più adeguata collocazione.
* Si ringrazia l'avv. Lucia Galletta, responsabile Ondif sezione Gorizia
editor: Fossati Cesare
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