In tema di ripartizione della pensione di reversibilità , il decreto ha natura e valore di sentenza - Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 18 gennaio 2021, n. 692
Nel caso di specie, la moglie sposata in seconde nozze dal de cuius e alla quale la Corte d’Appello ha riconosciuto il 40% della pensione di reversibilità attribuendo il restante 60% alla prima moglie divorziata, contestava il valore di sentenza al decreto del Tribunale con violazione del diritto di difesa.
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La decisione giudiziale riguardante la ripartizione della pensione di reversibilità tra l'ex coniuge divorziato e il coniuge superstite al momento del decesso deve essere resa, ai sensi dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo vigente, con sentenza. Ne consegue che il provvedimento assunto dal giudice di secondo grado con decreto conserva la natura e il valore di sentenza, e può essere impugnato con ricorso per cassazione per vizi motivazionali, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., anche prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.
Divorzio - Pensione di reversibilità - Forma della decisione - Sentenza - Provvedimento assunto con decreto - Ricorso per cassazione – Rif. Leg. L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 9
autore: Cianciolo Valeria
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