
Chiarimenti in tema di stalking e misure cautelari - Cass. Pen. Sez. V, Sent., 14 gennaio 2021, n. 1541
Cass. Pen. Sez. V, Sent., 14 gennaio 2021, n. 1541; Pres. Sabeone, Rel. Cons. Miccoli
mercoledì, 20 gennaio 2021
Giurisprudenza | Legittimità | Maltrattamenti e stalking
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Il delitto di cui all’art. 612-bis c.p. si configura solo qualora le condotte molestatrici siano idonee causare uno degli eventi alternativi previsti dalla norma: un evento di "danno", consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero (appunto alternativamente) un evento di "pericolo", consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva. Pertanto, anche in sede cautelare non è sufficiente l'accertamento di un quadro indiziario relativo alla sussistenza di reiterati atti molesti, ma occorre altresì valutare gli elementi (indiziari) sintomatici di un nesso causale tra la condotta e almeno uno degli eventi indicati dalla norma incriminatrice.
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