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Delibazione sentenza ecclesiastica. La convivenza tra coniugi non richiede necessariamente la coabitazione materiale - Cass. Civ., Sez. I, Ord., 13 gennaio 2021, n. 367

Nel caso di specie, la convivenza tra coniugi non richiede necessariamente la coabitazione materiale dei medesimi ed il marito aveva giustificato la scelta di tenere separata la sua residenza con la circostanza che la moglie aveva scelto come domicilio coniugale la casa della madre.
Rigettato il ricorso della moglie e confermata la sentenza della Corte d’Appello che aveva respinto la dichiarazione di efficacia della sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale.

Lunedì, 18 Gennaio 2021
Giurisprudenza | Legittimità | Nullità del matrimonio
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 13 gennaio 2021, n. 367 - Pres. De Chiara, Rel. Cons. Meloni per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Una convivenza ultratriennale "come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, è caratterizzata da una complessità connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima. Pertanto tale circostanza è ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana della predetta sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale Ecclesiastico in situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali ed ordinarie di "ordine pubblico italiano".

Delibazione sentenze ecclesiastiche – Rif. Leg. art. 2697, 2727 e 2729 cod. civ.

 

autore: Cianciolo Valeria