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Il best interest child prevale sulle norme che regolano il diritto di ingresso e soggiorno degli stranieri - Cass. Civ., Sez. Lavoro, sent. 11 gennaio 2021 n. 197

Nel caso in esame, la statuizione di rigetto da parte della Corte d’Appello era stata motivata con la considerazione che non erano stati dimostrati i gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico delle minori, tali da far apprezzare in termini concreti il danno conseguente all'allontanamento dei genitori o ad un ritorno in patria dell'intero nucleo familiare; la reclamante si era infatti limitata alla prospettazione di un generico disagio cui le minori, ben radicate in territorio italiano.

Lunedì, 18 Gennaio 2021
Giurisprudenza | Legittimità | Minori | Stranieri
Cass. Civ., Sez. Lavoro, sent. 11 gennaio 2021 n. 197 - Pres. Tria - Rel. Cons. Pagetta per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, del D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, non può essere interpretato in senso restrittivo, tutelando esso il diritto del minore ad avere rapporti continuativi con entrambi i genitori anche in deroga alle altre disposizioni del decreto, sicchè la norma non pretende la ricorrenza di situazioni eccezionali o necessariamente collegate alla sua salute, ma comprende qualsiasi danno grave che potrebbe subire il minore, sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle sue condizioni di vita con incidenza sulla sua personalità, cui egli sarebbe esposto a causa dell'allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall'ambiente in cui è nato e vissuto, qualora segua il genitore espulso nel luogo di destinazione.
 
Immigrazione - minore – Rif. Leg. art. 31 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
 

autore: Cianciolo Valeria