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CGUE 14 janvier 2021, causa C-441-19 - Minori non accompagnati. Lo Stato membro deve garantire che sia disponibile un'adeguata accoglienza nello Stato di ritorno.

Lunedì, 18 Gennaio 2021
Giurisprudenza | Stranieri | Minori | CEDU
GGUE 14 janvier 2021, causa C-441-19 - Minori non accompagnati. Lo Stato membro deve garantire che sia disponibile un'adeguata accoglienza nello Stato di ritorno. per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

 
 Secondo il governo olandese lo Stato membro interessato ha il diritto di prendere una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato senza doversi accertare prima, che verrà affidato a un familiare, ad un tutore designato o ad adeguate strutture di accoglienza nello stato di ritorno.
Tuttavia, l'esistenza di un tale obbligo non esonera lo Stato membro interessato da altri obblighi di verifica imposti dalla direttiva 2008/115. In particolare, l'articolo 5, lettera a), della direttiva 2008/115 lo richiede l'interesse superiore del minore viene preso in considerazione in tutte le fasi del procedimento.
Tuttavia, il fatto che lo Stato membro interessato adotti una decisione di rimpatrio senza essersi  precedentemente assicurato dell'esistenza di un'accoglienza adeguata per il minore non accompagnato nello Stato di ritorno avrebbe come conseguenza che questo minore, pur essendo stato soggetto di una decisione di rimpatrio, non potrebbe essere allontanato in assenza di un'adeguata accoglienza nello stato di rimpatrio, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/115.
Il minore non accompagnato in questione si troverebbe quindi in una situazione di grande incertezza quanto al suo status giuridico e al suo futuro, in particolare per quanto riguarda la sua formazione, il suo legame con una famiglia affidataria o la possibilità di rimanere nello Stato membro interessato.
Il criterio dell'età non può essere l'unico elemento di cui tenere conto per la verifica l'esistenza di un'adeguata accoglienza nello stato di rimpatrio. Per lo Stato membro interessato, valutare caso per caso la situazione di un minore non accompagnato, deve essere oggetto di una valutazione generale e approfondita e non una valutazione automatica in formato in base al solo criterio dell'età.
L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/115 deve essere interpretato nel senso che lo stato membro deve assicurarsi un’adeguata accoglienza per il minore non accompagnato nello stato di rientro dovendo astenersi dal procedere al suo allontanamento fino al raggiungimento dell'età di 18 anni.

Valeria Cianciolo

 

 

 

 

 

autore: Cianciolo Valeria