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Cognome materno. L'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del Tribunale di Bolzano - Trib. Bolzano, Ord. di remissione 17 ottobre 2019

Il cognome, unitamente al prenome, costituisce elemento di identificazione del soggetto e ritrae la proiezione della sua identità personale.
Nel nostro sistema, la regola sull’estensione ipso iure del cognome paterno ai figli di genitori coniugati non è oggetto di enunciazione espressa, ma come sostenuto in dottrina è “una regola secolare, accolta universalmente in tutti gli Stati, e talmente penetrata nel costume, da non potersi dubitare del suo vigore giuridico.” (De Cupis, voce ‘‘Nome e cognome’’, nel Noviss. Digesto it., XI, Utet, 1965, 303 ss.)
La Corte costituzionale con l’ultima pronuncia del 2016, dinanzi a un quadro sostanzialmente immutato – neppure la condanna dell’Italia da parte della Corte eur. dir. uomo nel caso Cusan Fazzo del 2014 ha spinto all’approvazione del progetto di riforma tempestivamente depositato –ha effettuato una precisa scelta, cercando di forzare le resistenze di un legislatore miope alle istanze di uguaglianza fra i coniugi: la derogabilità concorde della regola.
L’Ufficio stampa della Corte in data 14 gennaio 2021 ha fatto sapere che il collegio ha deciso di sollevare davanti a sè stesso, la questione di costituzionalità del primo comma dell’articolo 262 del Codice civile che stabilisce come regola, l’assegnazione del solo cognome paterno e sollevata dal Tribunale di Bolzano.
In attesa di conoscere le motivazioni dell’ordinanza della Corte Costituzionale in ordine alla legittimità dell’art. 262, co. 1 cod. civ., si segnala all’attenzione dei lettori, l’ordinanza di rimessione del 17 ottobre 2019 del Tribunale di Bolzano che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.
Valeria Cianciolo

Domenica, 17 Gennaio 2021
Giurisprudenza | Merito | Cognome Sezione Ondif di Bolzano
Trib. Bolzano, Ord. di remissione 17 ottobre 2019 - Pres. Dorfmann, Giud. estens. Laus per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Sollevata questione di legittimità costituzionale rispetto all'art. 262, primo comma, codice civile, nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, il solo cognome materno per violazione delle disposizioni della Costituzione: articoli 2, 3, intesi quale tutela dell'identità personale e riconoscimento dell'uguaglianza tra la donna e l'uomo (cfr. art. 29, eguaglianza morale e giuridica dei coniugi); articolo 11 e 117, comma 1, Costituzione rispetto agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali intesi quali tutela della vita privata e familiare e divieto di discriminazione, articolo 11 e 117, comma 1, Costituzione rispetto agli articoli 7 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea intesi quali rispetto della vita privata e della vita familiare e divieto di discriminazione.

Diritti della personalità – Cognome materno – Attribuzione del cognome materno – Rif. Leg. art. 262 cod. civ.; artt. 3, 29, 117 Cost.; art. 14 Cedu

autore: Cianciolo Valeria