
Esborsi destinati ai bisogni ordinari del figlio e spese imprevedibili - Cass. civ., Sez. I, sent. 13 gennaio 2021, n. 379
Le scese straordinarie vanno concordate tra i coniugi per evitare i conflitti dovuti alla loro unilaterale decisione e, in difetto, richiedono l'accertamento in un autonomo titolo esecutivo.
venerdì, 15 gennaio 2021
Giurisprudenza | Legittimità | Mantenimento dei figli
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Questo il principio di diritto espresso dagli Ermellini sul tema delle spese straordinarie: “In materia di rimborso delle spese cd. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, occorre in via sostanziale distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice o, anche, consensualmente determinato dai genitori, possono essere alienati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità dei matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione ermeneutica, di preservare dei titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento, richiedono per la loro azionabilità l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento.”
Mantenimento dei figli - Spese ordinarie e straordinarie – Rif. Leg. art. 148 cod. civ.
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