inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

E'configurabile il reato di stalking impedire all'ex moglie di avere una vita sociale - Cass. Pen., Sez. V, sent. 12 gennaio 2021 n. 839

Nella specie la configurabilità del reato di stalking si è configurato a carico del marito della persona offesa attraverso un atteggiamento che impediva all’ex moglie di avere una vita sociale e di avere contatti anche con persone di altro sesso, il tutto accompagnato da continue telefonate serali che talvolta, consistevano in minacce e altre volte, in dichiarazioni d’amore.
Le dichiarazioni rese dalla parte offesa sono state ritenute attendibili.
 

Cass. Pen., Sez. V, sent. 12 gennaio 2021 n. 839 – Pres. De Gregorio, Cons. Rel. Pezzullo per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 612-bis c.p., non è necessario che sia integrata una situazione con risvolti patologici, risultando sufficiente che gli atti abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima.
Le regole dettate dall'art. 192 comma terzo cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.
La testimonianza della persona offesa, ove ritenuta intrinsecamente attendibile, costituisce una vera e propria fonte di prova, purchè la relativa valutazione sia sorretta da un'adeguata motivazione, che dia conto dei criteri adottati e dei risultati acquisiti.
 
Stalking – Rif. Leg. art. 612 - bis cod. pen.

autore: Cianciolo Valeria