
Dal 1 agosto 2022 un nuovo Regolamento in materia di famiglia - Reg. Comunità Europea 25 giugno 2019, n. 2019/1111/UE
mercoledì, 13 gennaio 2021
Legislazione | Diritto internazionale | Diritto di Famiglia
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Il Regolamento (UE) 2019/1111 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale dei minori (c.d. Bruxelles II ter, o Bruxelles II bis – rifusione), è stato adottato dal Consiglio Europeo, in data 25 giugno 2019 si applicherà a partire dal 1° agosto 2022 anche agli atti pubblici e agli accordi redatti o registrati in tale data o dopo la stessa, permettendo il riconoscimento in tutti i Paesi UE degli accordi di negoziazione assistita conclusi ai sensi degli artt. 6 e 12 Legge 162/2014. In forza dell’art. 65 del nuovo Regolamento infatti, gli atti pubblici e gli accordi in materia di separazione personale e divorzio aventi effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine sono riconosciuti negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. Rimanendo immutata la disciplina sul riconoscimento automatico delle decisioni in materia matrimoniale, il Reg. UE 1111/2019, al fine di “ridurre la durata e i costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri riguardanti i minori” (considerando n. 58) non richiede più una dichiarazione di esecutività per ogni provvedimento in materia di responsabilità genitoriale. Quindi, le decisioni pronunciate da uno Stato membro sono eseguibili in tutti gli Stati membri, come qualsiasi decisione emessa dallo Stato membro dell’esecuzione. Secondo quanto previsto dal nuovo Reg. UE 1111/2019, ogni decisione in materia di responsabilità genitoriale, diritto di visita o ritorno del minore nei casi di cui all’art. 11, paragrafo 8 Reg. CE 2201/2003, saranno, a partire dal 1° agosto 2022, esecutive in tutti gli Stati UE senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività, purché esecutive nello Stato di origine e munite dell’apposito certificato, così come indicato dall’art. 36. Secondo l’art. 36 dal nuovo Reg. UE 1111/2019, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro di origine procede, su istanza di parte, al rilascio di un certificato (compilato e rilasciato nella lingua della decisione e non soggetto a impugnazione), per una decisione in materia matrimoniale; una decisione in materia di responsabilità genitoriale oppure una decisione che ordina il ritorno di un minore e, se del caso, un provvedimento cautelare, inclusi i provvedimenti provvisori. Valeria Cianciolo
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