
Pienamente valido il trust destinato alle esigenze familiari. Tribunale di Genova, Pres. Mazza Galanti, 10 dicembre 2020
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Ordinanza provvisoria a chiusura della fase presidenziale in procedimento di separazione caratterizzato da conflittualità di stampo esclusivamente economico.
Stante la difficoltà di ottenere un quadro realistico delle disponibilità economiche, veniva richiesta alle parti un'autocertificazione.
In punto frequentazione dei figli non può essere accolta la tesi della madre secondo la quale i pernottamenti infrasettimanali presso il padre comporterebbero un peggioramento del rendimento scolastico della prole; pertanto potrà trovare applicazione la dosimetria tradizionale di questo Tribunale.
Il trust disposto dalla nonna paterna, nel quale il padre svolge funzioni di trustee e beneficiari sono i figli della coppia (oltre alla disponente) è pienamente valido, anche se non è stato nominato un guardian. La finalità del trust che consente l'impiego di somme a favore del disponente, dei beneficiari o alla “loro famiglia” è pienamente giustificabile rientrando nelle disposizioni imperative in tema di obblighi alimentari.
Trattandosi di trust cd. opaco i redditi sono imputati direttamente al trust, avendo il trustee la facoltà di scegliere se, quando, in che misura e a chi attribuire il reddito del trust.
Non può essere accolta la richiesta della moglie di un assegno elevato per sé: la richiedente è in buona età, laureata, certamente dotata di capacità lavorativa, dotata di un patrimonio liquido di un certo rilievo e verosimilmente sostenuta dalla propria zia.
Appare invece conforme ad equità che il marito continui a sostenere a favore di moglie e figli i costi dell'abitazione già coniugale: utenze, oneri condominiali, imposte; oltre ad un assegno di €1100 per il mantenimento dei figli ed il 100% delle spese straordinarie, tenuto conto che il trust è destinato a realizzare la migliore assistenza materiale, personale e medica nei riguardi dei figli.
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