
L'accordo sottoscritto dagli ex conviventi more uxorio per il mantenimento del figlio non può essere rotto unilateralmente se accettato da entrambi per anni - Cass. Civ., Sez. I, ord. 31 dicembre 2020 n. 29995
L'accordo sottoscritto dagli ex conviventi more uxorio per il mantenimento del figlio non può essere rotto unilateralmente se accettato da entrambi per anni anche se non sottoposto da tutti e due al tribunale dei minori. Per la Cassazione in assenza di obbligo di forma è un comportamento concludente.
lunedì, 4 gennaio 2021
Giurisprudenza | Mantenimento dei figli | Mantenimento | Convivenze | Legittimità
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Mentre nel caso di separazione fra coniugi o di scioglimento del matrimonio vi è un preventivo intervento del giudice in ordine all'affidamento dei figli (art. 155 c.c. e art. 6 della legge 898 del 1970) e dall'affidamento discende, di regola, l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale (v., rispettivamente, il terzo e il quarto comma delle norme citate), nel caso invece di cessazione della convivenza dei genitori naturali (così come nel caso in cui non abbiano mai convissuto) l'art. 317 bis pone alcuni criteri attributivi dell'esercizio della potestà e prevede come meramente eventuale e successivo l'intervento del giudice, costruendolo come preordinato a correggere il cattivo funzionamento dei criteri predetti ed eventualmente a stabilire regole alternative, secondo un ampio spettro di ipotesi che arriva fino alla possibilità di escludere entrambi i genitori dall'esercizio della potestà. Convivenza more uxorio – Mantenimento dei figli – Rif. Leg. Artt. 145, 148 e 317 - bis cod. civ.
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