La vendita di bevande alcoliche a minorenni è reato - TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, sent. 17 settembre 2020 n. 578
La vendita di alcolici a minori è un reato che ha natura di reato di pericolo della contravvenzione che impone l'obbligo della diligenza, nell'accertamento dell'età del consumatore, innanzitutto al soggetto che gestisce l'esercizio commerciale di vendita di bevande alcoliche, il quale riveste una specifica posizione di garanzia a tutela di interessi diffusi.
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La somministrazione di bevande alcoliche a minori di anni 16 costituisce reato (art. 689 c.p.) e illecito amministrativo se a minori di anni 18 (art. 14-ter della L. n. 125 del 2001) e - specie se continuata - può essere senz'altro apprezzata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, quale indice sintomatico di pericolosità sociale ai fini dell'adozione della misura cautelare di cui all'art. 100 del R.D. n. 773/1931, particolarmente in un contesto di acclarato allarme sociale.
L'art. 100 del R.D. n. 773/1931 attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza e in particolare al Questore il potere di sospendere e revocare la licenza commerciale relativa ad un esercizio pubblico che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
Minori - Somministrazione bevande alcoliche - Rif. Leg. art. 689 cod. pen. - art. 100 Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
editor: Cianciolo Valeria
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