Nel concetto di atti sessuali si ricomprendono tutti gli atti comunque coinvolgenti la corporeità della persona offesa - Trib. Pescara, Sez. Penale, 30 aprile 2020
Lunedì, 4 Gennaio 2021
Giurisprudenza
| Merito
| Diritti della persona
| Violenza - Ordini di protezione
Tribunale di Chieti
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La norma di cui all'art. 609 bis c.p. punisce gli atti sessuali compiuti ai danni di una persona contro la sua volontà con violenza o minaccia (od abuso d'autorità). Nel concetto di atti sessuali si ricomprendono tutti gli atti comunque coinvolgenti la corporeità della persona offesa, posto in essere con la coscienza e volontà di compiere un atto invasivo della sfera sessuale di persona non consenziente. Anche un bacio o un abbraccio sono idonei a compromettere la libertà sessuale dell'individuo qualora, in considerazione della condotta complessiva, del contesto in cui l'azione si è svolta, dei rapporti intercorrenti tra le persone coinvolte, emerga una indebita compromissione della sessualità del soggetto passivo. In particolare, la violenza consiste non solo nell'esercizio di una "vis" fisica o coazione materiale, ma anche in qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che abbia come ricaduta la limitazione della libertà sessuale del soggetto passivo.
Violenza sessuale – Rif. Leg. art. 609 bis cod. pen.
editor: Cianciolo Valeria
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