
L’impiego di minori nell’accattonaggio - Cass. Pen., Sez. V, sent. 28 dicembre 2020 n. 37538
L’art. 600 – octies c.p. è stato introdotto dall'art. 3, 19° co., lett. a, L. 15.7.2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica». Contestualmente, la lett. d del medesimo art. 3, 19° co., della legge citata ha abrogato l'art. 671, che disciplinava l'impiego di minori nell'accattonaggio.
mercoledì, 30 dicembre 2020
Giurisprudenza | Minori | Diritto penale minorile | Legittimità
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L’art. 600-octies c.p. punisce la condotta di chiunque si avvalga, per mendicare, di una persona minore degli anni 14 e comunque non imputabile, ovvero permetta che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi o che altri se ne avvalga per farla mendicare. Perché la fattispecie in esame si configuri, non basta mendicare tenendo con sé un bambino, occorrendo che tale minore sia già in grado di recepire gli stimoli negativi derivanti dall'attività in cui viene suo malgrado coinvolto e, d'altra parte, la sua presenza sia riconoscibile come strumentale ad un più efficace e proficuo esercizio della mendicità.
Reati contro la libertà individuale - accattonaggio minori – Rif. Leg. art. 600 octies cod. pen.
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