La giurisdizione sulle domande relative all'affidamento dei figli ed al loro mantenimento appartiene al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente- Cass. Civ., Sez. Unite, 21 dicembre 2020 n. 29171

Quando nel giudizio di divorzio introdotto innanzi al giudice italiano siano avanzate domande inerenti la responsabilità genitoriale ed il mantenimento di figli minori non residenti abitualmente in Italia, ma in altro stato membro dell'Unione Europea, la giurisdizione su tali domande spetta all'A.G. dello Stato di residenza abituale dei minori al momento della loro proposizione.

Cass. Civ., Sez. Unite, 21 dicembre 2020 n. 29171 – Pres. Di Iasi, Rel. Cons. Valitutti per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Nel caso in cui nel giudizio di separazione o di divorzio, introdotto innanzi al giudice italiano, siano avanzate domande inerenti la responsabilità genitoriale ed il mantenimento di figli minori, che non siano residenti abitualmente in Italia, ma in altro stato membro dell'Unione Europea, la giurisdizione su tali domande spetta, rispettivamente ai sensi dell'art. 8, par. 1, del Regolamento CE n. 2201 del 2003 e art. 3 del Regolamento CE n. 4 del 2009, all'autorità giudiziaria dello Stato di residenza abituale dei minori al momento della loro proposizione, dovendosi salvaguardare l'interesse superiore e preminente dei medesimi a che i provvedimenti che li riguardano siano adottati dal giudice più vicino al luogo di residenza effettiva degli stessi, nonchè realizzare la tendenziale concentrazione di tutte le azioni che li riguardano, attesa la natura accessoria della domanda relativa al mantenimento rispetto a quella sulla responsabilità genitoriale.

 

Giurisdizione Civile - In genere - Provvedimenti in materia di minori - Riparto di giurisdizione e legge applicabile – Individuazione – Rif. Leg. art. 8 Reg. 27 novembre 2003, n. 2201

editor: Cianciolo Valeria