
Sottrazione di minore e risarcimento del danno non patrimoniale - Trib. Bologna, sent. 1 dicembre 2020
La condotta tipica del reato previsto dall’art. 574 bis cod. pen. consiste nella sottrazione del minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale ed è realizzata attraverso la conduzione o il trattenimento del minore sottratto all'estero. Riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale alla madre.
martedì, 29 dicembre 2020
Giurisprudenza | Responsabilità genitoriale | Minori | Diritto penale della famiglia | Merito
sezione di Bologna
![]() |
La condotta tipica del reato previsto dall’art. 574 bis cod. pen. consiste nella sottrazione del minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, realizzata attraverso la conduzione o il trattenimento del minore sottratto all'estero. Il fatto deve essere commesso contro la volontà del genitore o del tutore in modo tale da impedire, in tutto o in parte, l'esercizio della responsabilità genitoriale. Perché si configuri il reato di sottrazione internazionale dei minori, non è essenziale che detto impedimento si sia protratto per un tempo apprezzabile, atteso che, secondo i giudici di legittimità, nel reato di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, che è un reato di evento rappresentato dall'impedimento dell'esercizio delle prerogative genitoriali per effetto della illecita condotta di conduzione all'estero, il decorso di un tempo rilevante non rientra fra gli elementi oggettivi del reato. Riconosciuto il risarcimento dei danni non patrimoniali, liquidati, necessariamente in via equitativa, unicamente in relazione all’atto di illecita sottrazione, per il periodo di protrazione della condotta e determinati, in esclusiva considerazione della gravità della condotta e dei risentimenti psicologici che, con ragionamento presuntivo, sono stati accreditati in danno della donna, in € 5.000. Sottrazione o mancato rientro di minori – Sottrazione internazionale e trattenimento delle figlie minori in Italia – Impedimento all’esercizio della responsabilità genitoriale da parte del genitore (russo) collocatario e co-affidatario – Condotta mantenuta con violenza e determinazione – Attivazione di misure cautelari a fini di rimpatrio delle minori – Insussistenza – Sopravvenienza di provvedimento del Tribunale per i Minorenni di collocazione delle minori presso il genitore (italiano) co-affidatario – Prosecuzione della condotta di illecita sottrazione – Esclusione – Danni (mat. Civile) – Danno non patrimoniale – Accertamento incidenter tantum del reato di sottrazione e trattenimento di minori all’estero da parte del giudice civile italiano adìto – Valutazione e liquidazione equitativa del danno – Rif. Leg. artt.574 - bis, 574, 185 cod. pen.; art.13 Convenzione Aja 25 ottobre 1980 (ratifica L. 64/1994); artt. 651, 652 c.p.p.; artt. 2059, 1227 cod. civ.
Contenuti correlati
Focus on
- domenica 11 ottobre 2020 / mercoledì 31 marzo 2021 - Offerta formativa Webinar Ondif Ottobre 2020 - Marzo 2021
- sabato 04 aprile 2020 / domenica 31 luglio 2022 - Unione camere minorili, Comunicato 30 marzo 2020 I chiarimenti chiesti dall’UNCM al Governo in tema di visite ai figli al tempo del Corona virus.
- giovedì 16 gennaio 2020 / sabato 04 dicembre 2021 - Una nuova iniziativa dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia: Master di primo livello su "Diritto e processo della famiglia e dei minori", un'occasione per la specializzazione degli avvocati nei diritti della persona, delle relazioni familiari e dei minori.