inserisci una o più parole da cercare nel sito
ricerca avanzata - azzera

Per genitore e figlio stare insieme costituisce elemento fondamentale della vita familiare. Cassazione, 16 dicembre 2020 n. 28723

Cass. civ. Sez. I, Est. Caradonna, Ordinanza 16.12.2020, n. 28723 Cass. civ. Sez. I, Est. Caradonna, Ordinanza 16.12.2020, n. 28723

Nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione.

Per la Corte EDU è comunque necessario un rigoroso controllo sulle "restrizioni supplementari", ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare.

Il diritto alla bigenitorialità è leso se il giudice si limita ad incaricare i servizi sociali e a fissare visite una volta al mese. Il Giudice di secondo grado si era limitato a dichiarare il padre incapace a relazionari col figlio.

Ricorda la CEDU richiamata qui dalla Cassazione, che gli obblighi positivi da adottarsi dalle autorità degli Stati nazionali, per garantire effettività della vita privata o familiare nei termini di cui all'art. 8 della Convenzione EDU, non si limitano al controllo che il bambino possa incontrare il proprio genitore o avere contatti con lui, ma includono l'insieme delle misure preparatorie che, non automatiche e stereotipate, permettono di raggiungere questo risultato, nella preliminare esigenza che le misure deputate a ravvicinare il genitore al figlio rispondano a rapida attuazione, perchè il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e quello dei genitori che non vive con lui.

Il giudice di merito ha inoltre omesso del tutto di prendere in esame quale fatto decisivo della controversia la condotta "oppositiva" della madre, quale risulterebbe dai fatti documentali introdotti nel giudizio dal padre del minore, su cui non svolge alcuna considerazione, pur trattandosi di una condotta gravemente lesiva del diritto del minore alla bigenitorialità.

autore: Fossati Cesare