Se il provvedimento di assegnazione della casa familiare è trascritto successivamente, è inopponibile - Trib. di Trani, sent. 28 maggio 2020
Se il provvedimento di assegnazione della casa familiare è trascritto successivamente, è inopponibile
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Il provvedimento di assegnazione della casa familiare trascritto successivamente all’iscrizione di ipoteca è «inopponibile al creditore ipotecario», sicché in questo caso l’acquirente del bene ipotecato compra «l’immobile come libero».
L’assegnazione trascritta prima della vendita del bene è invece opponibile all’acquirente in base all’articolo 337-sexies del Codice civile. Ma solo se si deve tutelare l’interesse della prole. Infatti, quando i figli diventano maggiorenni ed economicamente autosufficienti, il terzo acquirente può proporre un’ordinaria azione di accertamento per far dichiarare la sopravvenuta inefficacia dell’assegnazione e ottenere il pagamento di un’indennità per l’occupazione illegittima.
Assegnazione casa familiare – Trascrizione del provvedimento – Trascrizione successiva – Inopponibilità - Rif. Leg. artt. 337-sexies, 1599, 2812, Cod. civ; art. 6 comma 6 Legge 1 dicembre 1970 n. 898
autore: Cianciolo Valeria
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