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Non è possibile l'annullamento dell'ordine di pagamento a titolo di assegno di divorzio alla moglie - Cass. Civ., Sez. VI -1, ord. 9 dicembre 2020 n. 28102

Non è possibile l’annullamento dell'ordine di pagamento a titolo di assegno di divorzio alla moglie

Venerdì, 18 Dicembre 2020
Giurisprudenza | Mantenimento | Divorzio | Legittimità
Cass. Civ., Sez. VI -1, ord. 9 dicembre 2020 n. 28102 - Pres. Scaldaferri, Rel. Cons. Meloni per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il ricorrente lamentava che l'obbligo di pagamento intimato all'Inps a favore dell'ex moglie e a suo carico era divenuto insostenibile dato che il suo reddito annuale ammontava a poco più di 6mila euro.
Anche se il marito è ultraottantenne e la moglie ha ereditato un immobile di pregio non può chiedersi l’annullamento dell'ordine di pagamento di 250 euro a titolo di assegno di divorzio alla moglie. A tal proposito gli Ermellini ricordano che "l'azione esecutiva di pagamento ex art. 8 legge 898/1970, contro la quale il ricorrente è insorto, si fonda su un titolo giudiziale esistente e valido di cui – l'uomo - non ha ottenuto la modifica nella sede prevista dalla legge, e pertanto non può essere annullato per le ragioni dedotte".
L’unico strumento è la domanda di modifica delle statuizioni patrimoniali della sentenza di divorzio.

Assegno divorzile – Rif. Leg. art. 8 Legge 1 dicembre 1970 n. 898

autore: Cianciolo Valeria