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Il giudice è chiamato a tener conto del motivato dissenso del minore. Corte d'Appello Torino 4 aprile 2019

Corte d'Appello Torino, Est. Mecca, decreto 4.04.2019 per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi
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Procedimento di modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla Corte del Michigan con riferimento alla permanenza della minore negli USA per il periodo estivo, la quale aveva espresso malessere. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda e restringeva il periodo da trascorrere negli USA. Impugnava il provvedimento la madre, chiedendo di eliminare la previsione del periodo di frequentazione negli USA ed eventualmente di sostituirlo con un periodo di frequentazione in Italia.

Il padre eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo la competenza del tribunale previamente adito e chiedeva di ammonire la madre ai sensi dell'art. 709-ter cpc.

Per la Corte italiana la norma di riferimento è l'art. 7 della legge 218/1995 e nel caso di specie reputa non sussistente la previa pendenza di domanda avente il medesimo oggetto.

Nel merito ritiene imprescindibile il dissenso motivato espresso dalla minore al giudice: la sofferenza provata, la difficoltà di relazione con il padre, descritto come un genitore che non l'ascolta e non la conosce, che la lascia spesso sola, e che ha l'abitudine di parlare male della madre.

La Corte pertanto, in parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite da sentenza della Corte del Michigan, dispone che il padre possa vedere la figlia in Italia, per un periodo da stabilirsi secondo il gradimento della figlia.

 

 

* Si ringrazia l'avv. Franco Longo per la segnalazione del provvedimento

editor: Fossati Cesare