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L'azione di risarcimento e rimborso per omesso mantenimento contro il genitore giudizialmente dichiarato - Cass. civ. Sez. I, Ord., 11 dicembre 2020, n. 28330

Se il padre non vuole sottoporsi agli esami ematologici, tale comportamento è liberamente valutabile dal giudice

Cass. civ. Sez. I, Ord., 11 dicembre 2020, n. 28330 - Pres. Genovese, Cons. Rel. Tricomi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

Il comportamento processuale della parte può costituire anche unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento del giudice e non solo elemento di valutazione delle prove già acquisite al processo; in particolare, a proposito della dichiarazione giudiziale di paternità, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi ad indagini genetico-ematologiche costituisce comportamento valutabile dal giudice, ai sensi dell'art. 116, 2° co., c.p.c.
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici non è subordinata all'esito della prova storica dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre, giacché il principio della libertà di prova, sancito, in materia, dall'art. 269, comma 2, c.c., non tollera surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una gerarchia assiologica tra i mezzi istruttori idonei a dimostrare quella paternità, né, conseguentemente, mediante l'imposizione, al giudice, di una sorta di "ordine cronologico" nella loro ammissione ed assunzione, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova pari valore per espressa disposizione di legge, e risolvendosi una diversa interpretazione in un sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione in relazione alla tutela di diritti fondamentali attinenti allo "status".
I giudici di legittimità hanno inoltre, ricordato i principi di diritto applicabili nelle ipotesi di promovimento, da parte del figlio non riconosciuto, dell’azione di dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità, con contestuale richiesta di condanna della parte convenuta al risarcimento del danno da privazione della figura genitoriale.
Il discorso risulta poi esteso alla fattispecie dell’intervento adesivo dipendente dell’altro genitore, che chieda il rimborso delle spese sostenute in via esclusiva dall’altro genitore per il mantenimento e la cura della prole.
 

Filiazione - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale – Prova -  Rif. Leg. art. 269 e 2059 cod. civ.; art. 116, 2° co., c.p.c.

editor: Cianciolo Valeria