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Il post canzonatorio su Facebook non configura il reato di stalking - Cass. Pen., Sez. V, sent. 3 dicembre 2020 n. 34512

Il post canzonatorio su Facebook non configura il reato di stalking

Mercoledì, 16 Dicembre 2020
Giurisprudenza | Legittimità | Diritto penale della famiglia
 Cass. Pen., Sez. V, sent. 3 dicembre 2020 n. 34512 - Pres. Sabeone, Rel. Cons. Riccardi per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi

In tema di stalking, la pubblicazione di post meramente canzonatori ed irridenti su una pagina Facebook accessibile a chiunque non integra la condotta degli atti persecutori di cui all'art. 612 bis cod. pen., mancando il requisito della invasività inevitabile connessa all'invio di messaggi 'privati' (mediante SMS, Whatsapp, e telefonate), e, se rientra nei limiti della legittima libertà di manifestazione del pensiero e del diritto di critica, è legittima.
(Nel caso specifico, il profilo pubblico creato dall'imputato assolto ironizzava sul comportamento dei proprietari dell'appartamento che lui deteneva in locazione. Il profilo faceva in modo ironico rilevare come i proprietari pur essendo evasori fiscali per avergli affittato la casa in nero avevano poi comportamenti moralistici come quelli di tutela attiva per la salute degli animali).

Stalking – Configurabilità – Rif. Leg. art. 612 bis cod. pen.

autore: Cianciolo Valeria